COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 24/02/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 23/02/2005 BOJANO – CASERTANA S.P.A.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 24/02/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 23/02/2005 BOJANO - CASERTANA S.P.A. Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Casertana entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt. 12 C.G.S. e 53 N.O.I.F. ; P.Q.M. delibera: Di comminare alla società Casertana la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1500,00 quale seconda rinuncia.
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