COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 9/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL – OSTIA MARE LIDOCALCIO SR
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 9/03/2005
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 12/02/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL - OSTIA MARE LIDOCALCIO SR
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Ostiamare e
con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Cossu Nicola (Villacidrese) il quale era
da ritenersi squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione comminatagli con
C.U. n° 46 del 9 22005;
- rilevato che il calciatore Cossu Nicola risulta in effetti squalificato per una gara effettiva con il
suddetto C.U. n° 46 del 9 22005 per recidività in ammonizione;
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano la squalifica
di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del Comunica Ufficiale;
- ritenuto pertanto che il calciatore Cossu Nicola, in quanto squalificato, non aveva titolo per
partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società
Villacidrese, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 9/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL – OSTIA MARE LIDOCALCIO SR"