COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 ARIANO IRPINO – SOLOFRA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 ARIANO IRPINO - SOLOFRA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 49 del 16.2.2005; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società U.S. ARIANO IRPINO e con il quale si invoca la sussistenza di una causa maggiore ex art 55 NOIF in ordine alla mancata presentazione della propria squadra in campo entro il tempo regolamentare di attesa; - rilevato che il reclamo si fonde sulla circostanza che alcuni tesserati della U.S. ARIANO IRPINO, prima dell'inizio della gara, avrebbero constatato la chiusura dell'impianto sportivo nonchè l'impraticabilità del campo, ricoperto da oltre dieci centimetri di neve, (come attestato anche dal certificato emesso dal Comune di Ariano Irpino Settore Patrimonio del 1622005) e che una bufera di neve avrebbe consigliato i dirigenti locali ad accompagnare a casa i propri atleti residenti in abitazioni dislocate in zone montane ad elevato rischio di impraticabilità stradale; - ritenuto che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per altra causa, è di esclusiva competenza dell'Arbitro ai sensi dell'art. 60 delle NOIF e che l’eventuale circostanza dedotta non può configurarsi come causa di forza maggiore, tenuto altresì conto che la gara si doveva disputare presso il locale stadio comunale e che la squadra avversaria e l’Arbitro si sono presentati regolarmente presso l'impianto sportivo; - considerato che ai sensi dell’art.12 comma 3 del C.G.S. deve pertanto essere considerata come rinuncia alla gara; - considerato che ai sensi dell’art.12 comma 3 del CGS e del C.U. n° 1 dell’172004 del Comitato Interregionale deve essere inferta alla U.S. ARIANO IRPINO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ulteriore sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e di Euro 1000,00, quale prima rinuncia; PQM delibera di: 1) di respingere il reclamo; 2) comminare alla società U.S. ARIANO IRPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di Euro 1000,00; 3) di addebitare sul conto della U.S. ARIANO IRPINO la tassa di reclamo.
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