COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/02/2005 MATERA – SOLOFRA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/02/2005 MATERA - SOLOFRA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°119 del 10.02.2005; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Solofra e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Fuentes Sebastian ( 0931978 ) e Cirigliano Mario felice (1171985) tesserati Matera, nonchè l'irregolare svolgimento della gara per la presunta aggressione messa in atto dall'allenatore della squadra avversaria contro i tesserati della società reclamante; - esaminata la documentazione fatta pervenire in data 922005 e 232005 a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale e dalla quale si deduce che: 1) Il calciatore Fuentes Sebastian è regolarmente tesserato per la società Matera dall'812005; 2) Il calciatore Cirigliano Mario Felice è regolarmente tesserato per la società Matera dal 2612005; - pertanto i predetti calciatori hanno a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe; - per quanto concerne il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria nei confronti dei tesserati della A.C.Solofra, premesso che il rapporto del Commissario di Campo che fa riferimento a tali episodi è stato trasmesso in data 1522005 alla Procura Federale della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza si osserva, in via incidentale, al solo fine di valutare la regolarità della gara come gli stessi non hanno influito sul suo regolare svolgimento. In realtà il Commissario di Campo riferisce che l'allenatore Chimenti Vito della Società Matera, all'arrivo della comitiva ospite, posizionatosi sulla porta di ingresso rivolgeva ai calciatori avversari espressioni offensive e minacciose determinando l'intervento della Forza Pubblica onde evitare che la situazione degenerasse. Analogo comportamento il Chimenti teneva alla fine del primo tempo. Così ricostruiti i fatti pare evidente che nessun condizionamento possano aver subito i tesserati del Solofra per situazioni che si sono realizzate esclusivamente sul piano verbale. I comportamenti dell'allenatore Chimenti Vito sono senza dubbio rilevanti sotto il profilo disciplinare ed il relativo procedimento è in corso, ma non hanno inficiato la regolarità della gara; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Matera - Solofra 1-0; 3) di addebitare sul conto della A.C.Solofra la tassa di reclamo.
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