COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 NUOVO TERZIGNO – TURRIS A.S.D.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 13/02/2005 NUOVO TERZIGNO - TURRIS A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 117 del 13/02/2005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Turris
e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Siciliano Carlo
(031282) tesserato Nuovo Terzigno;
- esaminata la documentazione fatta pervenire in data 24 22005, a richiesta di questo
Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale e dal quale si deduce
che:
1) Il calciatore Siciliano Carlo è tesserato per la società Nuovo Terzigno dal 31122004;
- considerato pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte
alla gara di cui in epigrafe;
- visto l'art.100 comma 2 delle NOIF;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Nuovo Terzigno - Turris 1-0;
3) di addebitare sul conto della A.S.D. Turris la tassa di reclamo.