COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 23/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26/09/2004 VENAFRO – BITONTO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 143 del 23/03/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 26/09/2004 VENAFRO - BITONTO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°32 del 29 92004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società
Venafro e con il quale si deduce l'irregolare tesseramento del calciatore Opara Paschal
(tesserato Bitonto) invocandosi, per l'effetto, le sanzioni previste dal CGS;
- Visto il provvedimento della Commissione Tesseramenti della FIGC che, nella riunione del
16 32005, ha dichiarato invalido il tesseramento del calciatore Opara Paschal in favore
della U.S.Bitonto per la stagione 20042005 ( C.U. 29b del 16/03/05);
- considerato che, ai sensi dell'art.44 comma 6 del C.G.S. le decisioni della Commissione
Tesseramenti sono immediatamente esecutive;
- ritenuto pertanto che il citato calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara
sopraindicata;
- visto l'art.12 comma 5 punto a) del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di irrogare alla U.S.Bitonto la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.