COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 SANGIUSEPPESE – SORRENTO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 SANGIUSEPPESE - SORRENTO CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 117 del 1522005; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Sorrento Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa di presunti comportamenti di violenza e minaccia posti in essere nei confronti della terna arbitrale finalizzati a coartarne la volontà e la libera determinazione, invocandosi, a carico della Società Sangiuseppese la punizione sportiva della perdita della gara; OSSERVA - le circostanze dedotte dalla reclamante risultano obbiettivamente smentite sia da quanto emerge dalla documentazione in atti sia, in particolare da quanto riferito dagli Ufficiali di gara e dal Commissario di Campo convocati da questo Giudice Sportivo al fine di approfondire le circostanze denunziate. In particolare, l'Arbitro effettivo della gara, preso atto del contenuto delle affermazioni di cui al reclamo della A.S. Sorrento Calcio ha decisamente negato di essere stato pesantemente insultato e minacciato nel corso dell'intervallo. Dichiarazione di analogo contenuto hanno reso i due Assistenti Arbitrali ed il Commissario di Campo. Ne consegue pertanto il rigetto del reclamo; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Sangiuseppese - Sorrento 2-1; 3) di addebitare sul conto della A.S. Sorrento la tassa di reclamo.
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