COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 15/03/2005 GUARDIAGRELE – RUTIGLIANO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 15/03/2005 GUARDIAGRELE - RUTIGLIANO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. N° 138 del 17/03/05;
- rilevato che la società Guardiagrele non ha dato seguito al preannuncio di reclamo
telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell'art.29 comma 5 e 10 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Guardiagrele - Rutigliano 0-1;
3) di addebitare sul conto della società Guardiagrele la tassa di reclamo.
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