COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 15/03/2005 GUARDIAGRELE – RUTIGLIANO CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 15/03/2005 GUARDIAGRELE - RUTIGLIANO CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. N° 138 del 17/03/05; - rilevato che la società Guardiagrele non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 e 10 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Guardiagrele - Rutigliano 0-1; 3) di addebitare sul conto della società Guardiagrele la tassa di reclamo.
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