COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 2/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20/03/2005 VIRIBUS UNITIS – SORRENTO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 2/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20/03/2005 VIRIBUS UNITIS – SORRENTO CALCIO Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 143 del 23/3/2005; - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. Sorrento Calcio e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara a seguito della proditoria, preordinata e premeditata aggressione posta in essere contro i propri calciatori prima, durante l’intervallo ed alla fine della gara di cui in epigrafe, da parte di estranei e dirigenti indebitamente presenti nel recinto di gioco e nella zona degli spogliatoi, invocandosi a carico della Polisportiva Viribus Unitis la sanzione prevista dall’art. 12 comma 1 e 4 del C.G.S.; - Esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara, OSSERVA Deve intendersi in questa sede integralmente richiamata la motivazione di cui al comunicato ufficiale n° 143 del 23/3/2005, relativa alla squalifica del campo di gioco per due gare effettive già inflitta a carico della Polisportiva Viribus Unitis. Va, altresì, sottolineato come sia l’arbitro sia, in particolare, il Commissario di campo riferiscono delle violenze e minacce poste in essere in danno dei calciatori del Sorrento, dai numerosi estranei presenti nel recinto di gioco e nell’atrio degli spogliatoi. Il rapporto del Commissario di campo precisa che tali estranei, definiti “pseudodirigenti” prendevano posto in Tribuna Stampa con accesso dal campo e che, proprio in tale settore, hanno preso posto gli autori delle aggressioni. La presenza di un così elevato numero di estranei è dunque da attribuirsi alla diretta responsabilità della Società che ne ha consentito l’accesso e garantito la libertà di movimento. Ed a nulla è valso l’intervento dell’arbitro che, nel corso dell’intervallo, dopo che tali facinorosi avevano aggredito alcuni calciatori del Sorrento, ne aveva disposto l’allontanamento. Gli estranei infatti, come riferisce il Commissario di campo, “si allontanavano per poi ricomparire di li a poco dalla ripresa del gioco che avveniva con 7- 8 minuti di ritardo”. La complessiva lettura degli atti ufficiali testimonia dunque di un generale clima di violenza che ha pervaso l’evento sportivo (ma è lecito definirlo tale?) fin dall’arrivo della comitiva ospite presso l’impianto sportivo. Sul punto inequivoche sono le parole del Commissario di campo:”la dirigenza di casa assumeva sin dall’arrivo nella struttura della squadra ospite un atteggiamento provocatorio e minaccioso”. Anche tale comportamento che denota totale assenso di senso di lealtà sportiva va ascritta a responsabilità diretta della Società in quanto posta in essere da propri dirigenti. Il clima di violenza e di minaccia è dunque concreto e palpabile fin dall’arrivo della comitiva ospite e si tramuta in vera e propria aggressione fisica nel corso dell’intervallo. Precise, univoche e concordanti sono le circostanze riferite da arbitro e commissari di campo. Il Direttore di gara testualmente afferma:”al termine del primo tempo, mentre rientravo negli spogliatoi, mi accorgevo che un gruppo di estranei entrava nell’atrio degli spogliatoi e provocava una rissa…..” ed ancora il commissario di campo:”…..ma purtroppo non si è potuto evitare che le stesse persone, al rientro delle squadre negli spogliatoi, mettessero in atto un’aggressione, verbale prima e fisica dopo, nei confronti di alcuni calciatori del Sorrento e in particolare modo de n. 10 che constatavo aver subito un colpo ad un labbro”. Anche il 2° commissario di campo riferisce:”…..mentre rientravamo negli spogliatoi, durante l’intervallo, venivano aggrediti i calciatori ospiti dalle predette persone non in lista con schiaffi, spinte e calci”. Analoga aggressione si verificava in danno dei calciatori ospiti alla fine della gara. Così ricostruita in fatto la vicenda è compito del Giudice sportivo valutare se, nel caso in esame, debba trovare applicazione quanto previsto dai comma 1 e 4 dell’art. 12 del C.G.S.. La risposta non può che essere affermativa. Gli eventi sopra descritti rappresentano tutto ciò che non dovrebbe mai verificarsi nel corso di una gara che dovrebbe essere improntata a principi di rettitudine e lealtà sportiva. Non può infatti esservi alcun dubbio sul fatto che quel clima di continue, reiterate minacce ed aggressioni abbia influito sulle capacità psicofisiche dei calciatori del Sorrento. Ed è opportuno ancora una volta sottolineare come, per quanto sopra già detto, la responsabilità della Polisportiva Viribus Unitis debba considerarsi diretta. Non risulta dagli atti ufficiali, cui va attribuita fede privilegiata, che un solo dirigente sia intervenuto per dare il benché minimo contributo a porre fine a quella situazione di incresciosa violenza. Ne consegue, pertanto, che alla Polisportiva Viribus Unitis va irrogata la sanzione disciplinare della perdita della gara con il punteggio di 0-3. P.Q.M. In accoglimento del ricorso delibera: 1) di irrogare alla Polisportiva Viribus Unitis la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo
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