COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 2/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/03/2005 BOYS CAIVANESE – VIRIBUS UNITIS
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 171 del 2/05/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 13/03/2005 BOYS CAIVANESE - VIRIBUS UNITIS
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 136 del 16 32005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società
Viribus Unitis e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Esposito Mario
( 19 31988 ) tesserato Boys Caivanese per la presunta violazione dell'art.34 delle NOIF,
invocandosi, per l'effetto la sanzione di cui all'art. 12 del CGS;
- rilevato che erroneamente la reclamante deduce una presunta violazione dell'art.34 comma
3 delle NOIF atteso che il calciatore Esposito Mario non può essere qualificato "giovane",
così come previsto dall'art.31 comma 1 delle NOIF poiché, alla data del 1° gennaio dell'anno
2005 aveva già compiuto il sedicesimo anno di età e che pertanto non aveva alcuna
necessità di essere autorizzato a partecipare alla gara dal Comitato Regionale
territorialmente competente;
- considerato pertanto che il citato calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte
alla gara di cui in epigrafe;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Boys Caivanese - Viribus Unitis 1-0;
3) di addebitare sul conto della società Viribus Unitis la tassa di reclamo.