COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 17/04/2005 F.C.LAVELLO – ARIANO IRPINO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 17/04/2005 F.C.LAVELLO - ARIANO IRPINO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 162 del 20 4 5;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Ariano
Irpino e con il quale, in applicazione dell'art. 62 bis comma 2) delle NOIF e dell'art.10
comma 2) del CGS, si invoca a carico della società Lavello la punizione sportiva della
perdita della gara ( o in via subordinata la ripetizione) per l'esplosione al 38° del secondo
tempo di un fragoroso petardo, per ulteriore lancio di un fumogeno e per l'aggressione verbale
subita da un proprio calciatore di colore;
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
OSSERVA
L'Arbitro ed i Commissari di Campo riferiscono esclusivamente del lancio, da parte dei
sostenitori locali, al 40° del secondo tempo, di un fumogeno che terminava sul terreno di gioco
senza provocare danno ad alcuno. E' evidente che con riferimento a tale episodio non può
farsene derivare irregolarità alcuna nello svolgimento della gara. Incombeva esclusivamente
all'Arbitro o al responsabile dell'Ordine Pubblico, così come previsto dagli artt. 62 e 64 NOIF
valutare le circostanze di fatto che avessero eventualmente impedito la prosecuzione della
gara. Il che non è ovviamente accaduto nel caso in esame non essendosi verificata alcuna
circostanza pregiudiziale per l'incolumità degli Ufficiali di gara e dei calciatori. Va infine
sottolineato che per altra parte (esplosione di un petardo ed aggressione di un calciatore di
colore della U.S. Ariano Irpino) il reclamo risulta del tutto destituito di fondamento non trovando
alcuno obiettivo riscontro ne nel referto arbitrale, ne in quello del Commissario di Campo;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Lavello - Ariano Irpino 1-0;
3) di addebitare sul conto della U.S. Ariano Irpino la tassa di reclamo.