COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI LIVELLARA PAOLO E RUSSO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI LIVELLARA PAOLO E RUSSO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il calciatore Livellara Paolo, espulso per aver colpito un avversario con una gomitata alla tempia sinistra, facendolo cadere a terra e causando l’intervento del medico, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. Il calciatore Russo Michele, espulso per aver sgambettato un avversario e per essere stato già ammonito, alla notifica del provvedimento pronunciava anch’egli contro l’arbitro frasi ingiuriose. In questo contesto, le squalifiche comminate appaiono eque e proporzionate ai fatti. La reclamante non ha contestato la veridicità degli episodi, limitandosi ad asserire che le parole dette da entrambi i calciatori non sarebbero state minacciose, ma avrebbero costituito rappresentazioni di un particolare stato d’animo, dettato dal nervosismo del momento. Il reclamo, che ha concluso per la riduzione della squalifica, non è suscettibile di accoglimento, non avendo introdotto, per ammissione della stessa reclamante, elementi utili alla riconsiderazione delle sanzioni, P.Q.M. respinge il reclamo; conferma per tre gare la squalifica dei calciatori Livellara Paolo e Russo Michele. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it