COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letto il reclamo di che trattasi, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Il calciatore Guidi Gianfranco, a giuoco fermo colpiva con un pugno sul viso un calciatore avversario. Alla notifica dell’espulsione, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva. Egli si voltava di nuovo verso l’avversario, che era ancora a terra, minacciandolo ed insultandolo, tanto da costringere il capitano della propria squadra a spingerlo ripetutamente per allontanarlo. La reclamante ha chiesto la congrua riduzione della squalifica, assumendo che il Guidi sarebbe stato provocato dal calciatore avversario e che il suo comportamento avrebbe pertanto costituito espressione della conseguente reazione. Ha aggiunto che l’intervento del capitano della squadra non ebbe la finalità descritta nel referto, bensì quella di evitare perdite di tempo e di riprendere immediatamente il gioco. L’assunto della reclamante, tuttavia, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, che, come è noto, sono assistiti dal privilegio della prova ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. Il reclamo va pertanto respinto, con conseguente conferma della squalifica, la quale appare proporzionata ai fatti, P.Q.M. respinge il reclamo; conferma la squalifica per cinque gare effettive del calciatore Guidi Gianfranco; dispone l’addebito della tassa non versata.
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