COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2005 AI CALCIATORI ANTONINI FABRIZIO E DI GENNARO FRANCESCO; LA SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNINI DANIELE; LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIAMMARIA DANIELE E LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NICOLETTI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del 10.02.2005 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2005 AL DIRIGENTE MUSA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del 10.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2005 AI CALCIATORI ANTONINI FABRIZIO E DI GENNARO FRANCESCO; LA SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNINI DANIELE; LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIAMMARIA DANIELE E LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NICOLETTI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del 10.02.2005 - Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2005 AL DIRIGENTE MUSA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del 10.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti relativi ai reclami in epigrafe, riuniti per la decisione per la decisione alla riunione del 18.02.2005; viste le dichiarazioni del Presidente della Società reclamante, preso atto della escussione all’odierna udienza della assistente arbitrali e presa visione della cassetta VHS prodotta dalla reclamante, osserva · deve innanzitutto ritenersi la ammissibilità della prova televisiva prodotta della reclamante soltanto in relazione alla posizione del calciatore Giammaria – unico calciatore espulso – ai sensi dell’art. 31 lett. a2) del C.G.S., ravvisandosi l’inammissibilità di essa in merito alla posizione dei restanti tesserati oggetto dei reclami; tale prova, tuttavia, non può essere utilizzata in favore del predetto Giammaria in quanto non prova l’estraneità dello stesso ai fatti sanzionati, non essendo oggetto della ripresa televisiva la condotta del Giammaria nel periodo trascorso tra la realizzazione del calcio di rigore ed il fischio finale dell’arbitro; · rilevato che, alla luce delle puntuali e coerenti dichiarazioni di entrambi gli assistente arbitrali che, pur confermando la circostanza di un doppio assembramento intorno all’arbitro – uno subito dopo la trasformazione del calcio di rigore, l’altro al momento in cui l’arbitro decretava la fine dell’incontro – da parte di numerosi calciatori del Ferentino, compiutamente identificati dall’arbitro nonostante alcuni di essi – ed in particolare il n. 4, il n. 5 ed il n. 8 – si fossero tolti la maglia di giuoco, la gravità delle modalità di svolgimento dei fatti così come descritta nel rapporto arbitrale deve ritenersi certamente ridimensionata nei confronti di tutti i tesserati sanzionati sotto il profilo della sussistenza di prova certa in merito alle singole responsabilità per gli atti di violenza posti in essere nei confronti dell’arbitro; · ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, e riconosciuta la responsabilità di tutti i sanzionati in merito alla condotta tenuta nei confronti dell’arbitro, sia immediatamente prima che subito dopo la fine della gara, condotta che in quanto contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva assume certamente rilievo ai fini disciplinari, appare equo ridurre le sanzioni irrogate dal G.S. ed irrogare nei confronti dei tesserati oggetto dei reclami in epigrafe le seguenti rispettive sanzioni: MUSA Mario inibizione fino al 31.03.2005; GIAMMARIA Daniele squalifica per quattro gare effettive; ANTONINI Fabrizio squalifica per cinque gare effettive; DI GENNARO Francesco squalifica per cinque gare effettive; GIANNINI Daniele squalifica per cinque gare effettive; NICOLETTI Michele squalifica per due gare effettive; · rilevato infine che nelle dichiarazioni in data 16.02.2005 a firma di Giovanni Vellucci e Pietraviva Viola Marcello – entrambi dirigenti accompagnatori della A.S. Ferentino – siano configurabili profili di illiceità disciplinare, deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, P.Q.M. In parziale accoglimento dei reclami in epigrafe, riduce le sanzioni inflitte dal G.S. e determina per ciascuno dei tesserati oggetto dei reclami le seguenti rispettive sanzioni: MUSA Mario inibizione fino al 31.03.2005; GIAMMARIA Daniele squalifica per quattro gare effettive; ANTONINI Fabrizio squalifica per cinque gare effettive; DI GENNARO Francesco squalifica per cinque gare effettive; GIANNINI Daniele squalifica per cinque gare effettive; NICOLETTI Michele squalifica per due gare effettive. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza ai sensi di cui in motivazione. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it