COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze
del rapporto dell’assistente arbitrale e del commissario di campo da cui si evince che
sostenitori del Sorrento attingevano alla fine del secondo tempo il predetto A.A. con
sputi su più parti del corpo e che a fine gara gli stessi davano luogo a reciproco lancio di
oggetti con la opposta tifoseria della Sangiuseppese;
rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. al rapporto dell’assistente arbitrale è
conferita fede probatoria privilegiata e che il commissario di campo ha accertato il
reciproco lancio di oggetti tra le due tifoserie, deve ritenersi che i fatti si siano svolti
effettivamente così come ivi descritti;
considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, in relazione alle
modalità di svolgimento dei fatti sopra descritti, di congrua entità, e che pertanto essa
deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla
reclamante.
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