COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto dell’assistente arbitrale e del commissario di campo da cui si evince che sostenitori del Sorrento attingevano alla fine del secondo tempo il predetto A.A. con sputi su più parti del corpo e che a fine gara gli stessi davano luogo a reciproco lancio di oggetti con la opposta tifoseria della Sangiuseppese; rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. al rapporto dell’assistente arbitrale è conferita fede probatoria privilegiata e che il commissario di campo ha accertato il reciproco lancio di oggetti tra le due tifoserie, deve ritenersi che i fatti si siano svolti effettivamente così come ivi descritti; considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti sopra descritti, di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla reclamante.
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