COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante non contesta l’accadimento dei fatti, ma evidenzia che l’invasione pacifica di campo è stata commessa da sostenitori sia del Cosenza 1914 che del Cosenza F.C. e che la reclamante, giocando “fuori casa”, non può avere alcuna responsabilità in merito alla vigilanza all’interno dello stadio; preso atto del contenuto del rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale da cui si evince che l’invasione – del tutto pacifica – è stata compiuta da sostenitori del Cosenza 1914 al solo fine di imporre ai propri giocatori di sostituire le proprie casacche di gioco color rosso-blu con altre di colore giallo, in tal modo determinando la interruzione della gara per circa 16 minuti; rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agi atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti come ivi descritti; considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della ammenda di _ 1,500,00 con diffida appare di congrua entità in relazione alle suesposte modalità di svolgimento dei fatti, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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