COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ALCAMO-FOLGORE 2000 DEL 16.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ALCAMO-FOLGORE 2000 DEL 16.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il ricorso proposto dalla S.C.D. Folgore 2000 Castelvetrano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 112 del 09.02.2005) con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo che deduceva la posizione irregolare del calciatore Salvatore Mercurio, per mancato preannuncio di reclamo; valutato che al contrario di quanto asserito da parte della ricorrente, il preannuncio di reclamo è sicuramente dovuto a norma di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, punto b) del C.G.S., P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dalla S.C.D. Folgore 2000 Castelvetrano e dispone l’addebito della tassa non versata.
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