COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 23.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 23.02.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentito il difensore della reclamante nella odierna riunione, osserva l a Folgore 2000 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di _ 4.000,00 e diffida, inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 123 del 23.02.2005 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nel corso ed al termine dell’incontro Folgore-Vibonese del 20.02.2005; la reclamante non contesta sostanzialmente gli addebiti, ma rileva la circostanza che non avrebbero comunque determinato alcuna conseguenza dannosa, a persone o cose; sotto tale profilo, eccepisce la circostanza che il comportamento del pubblico sarebbe stato “provocato” da una errata decisione arbitrale. Preliminarmente, è importante evidenziare che tale ultima eccezione è inammissibile e non merita di essere presa in considerazione. E difatti non può essere considerata quale attenuante una circostanza, rappresentata da una decisione arbitrale, che assolutamente non può essere utilizzata, se non strumentalmente e pretestuosamente, per giustificare atti di violenza che vanno sempre stigmatizzati. Ad ogni buon conto il ricorso merita di essere parzialmente accolto, revocando la sanzione della diffida, perché, nel caso di specie, appare congrua la sanzione dell’ammenda di _ 4.000,00, anche in relazione alla mancanza di precedenti, P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo disponendo la revoca della sanzione della diffida e respinge nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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