COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 1 GARA E AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 1 GARA E AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dal G.S. Pomigliano Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 127 del 02.03.2005) con il quale è stata irrogata la sanzione della squalifica del campo per n. 1 gara e l’ammenda di _ 3.000,00 per fatti verificatisi nel corso ed alla fine della gara Pomigliano-Modica svoltasi il 27.02.2005; valutato che il rapporto tra la decisione impugnata e altre emesse dallo stesso Giudice Sportivo richiesto dalla parte reclamante non appare pertinente trattandosi di fattispecie diverse e dunque non comparabili (irrilevante al riguardo le ulteriori considerazioni formulate con la memoria del 09.03.2005); considerato che la discrasia lamentata tra il rapporto dell’arbitro e quello del commissario di campo non può essere presa in alcuna considerazione, riportando l’arbitro fatti a lui personalmente accaduti e dunque non contestabili se non nei modi consentiti; ritenuto che l’assenza di precedenti specifici di cui si chiede una più piena considerazione è stata già tenuta presente dal Giudice Sportivo all’atto dell’irrogazione della sanzione; rilevato che le considerazioni esposte in ordine alla limitata potenzialità di pericolosità del lancio di una moneta non possono essere in alcun modo condivise; valutata la congruità delle sanzioni irrogate, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dal G.S. Pomigliano Calcio e dispone l’addebito della tassa non versata.
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