COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (A PORTE CHIUSE) ED AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (A PORTE CHIUSE) ED AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore della S.S. Paganese che ha chiesto l’accoglimento del reclamo ed ha prodotto alcune fotografie ed una dichiarazione testimoniale, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di cui in epigrafe alla S.S. Paganese in seguito agli incidenti avvenuti prima e durante la gara Angri- Paganese del 13.03.2005; propone reclamo in via d’urgenza la S.S. Paganese affermando che l’esplosione della bomba carta, essendo avvenuta prima dell’inizio della partita, avrebbe avuto una finalità festosa e non lesiva dell’incolumità altrui, inoltre non sarebbe provata la provenienza del lancio da parte tifosi della Paganese. La reclamante nega poi che il calciatore asseritamene colpito da una monetina, avrebbe subito lesioni. Infine la Paganese fa presente che essendo la partita disputata in campo avverso, non avrebbe potuto esercitare alcun controllo sulla propria tifoseria. Ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. gli atti ufficiali di gara godono di fede privilegiata. Entrambi i commissari di campo hanno rilevato che il lancio della bomba carta proveniva dal settore dei tifosi della Paganese. Il lancio di tale ordigno ha certamente potenzialità lesive della pubblica incolumità, anche se esploso prima dell’inizio della gara. Uguale valutazione va fatta per l’episodio della monetina che certamente ha colpito il calciatore del Sapri. Le fotografie prodotte sono assolutamente ininfluenti in quanto da esse nulla può evincersi in ordine all’episodio contestato. La dichiarazione testimoniale prodotta è irrilevante ai fini probatori e lascia pesanti perplessità sulla regolarità della presenza sul campo di gara di un’agente di Polizia fuori servizio e proveniente da ufficio diverso da quello territorialmente competente. Sulla presenza in campo di tale soggetto vanno inviati gli atti alla Procura Federale per verificare la sussistenza di violazioni regolamentari. In sostanza i fatti ascritti alla reclamante sono provati. Per quanto riguarda la congruità della sanzione, occorre tener presente che la Paganese ha subito in data 15.12.2004 la squalifica del campo di cui al C.U. n. 77 e in data 26.01.2005 l’ammenda con diffida di cui al C.U. n. 104. pertanto va integralmente confermata la sanzione irrogata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata. Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto sopra esposto.
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