COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO GAETANO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letta la decisione del G.S. con cui è stata comminata al calciatore Manco Gaetano la
sanzione della squalifica per tre gare effettive “perché, a gioco fermo, colpiva
volontariamente con un pugno alla nuca un calciatore avversario”;
letto il reclamo con cui il Presidente della Società Real Marcianise Calcio ha chiesto la
riduzione della squalifica a due gare, evidenziando che il calciatore Manco non ha agito
con violenza, non avendo il calciatore colpito subito neanche uno stordimento
momentaneo, e che la espulsione al 2° minuto del 1° tempo ha in realtà determinato che
il Manco ha già, alla stessa data del 02.03.2005, scontato una prima giornata di
squalifica;
sentito il difensore della Società Marcianise;
osserva quanto segue.
L’azione contestata al calciatore della Società Marcianise si è realizzata volontariamente
attraverso un pugno alla nuca al calciatore avversario, come emerge dalla relazione
dell’assistente arbitrale.
Si è trattato, dunque, di un’azione che può definirsi violenta, peraltro verificatasi a gioco
fermo e, per tale ragione di gravità tale da meritare la sanzione della squalifica per tre
gare. A nulla rileva, al fine della sanzione applicata, la circostanza che il fatto si è
verificato ai primi minuti del 1° tempo di gioco, dovendo, al fine sopra indicato, essere
valutato l’episodio, senza che possa aver considerazione alcuna il momento in cui è
avvenuto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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