COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 09.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 131 del 09.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla Nuova Nardò Calcio S.r.l. avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo (C.U. n. 132 del 09.03.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica
del campo di giuoco per n. 2 gare per fatti verificatisi nel corso ed alla fine della gara
Nuova Nardò-Calangianus svoltasi in data 06.03.2005;
rilevato che la Società reclamante per gli episodi legati a proteste del pubblico (lancio di
oggetti all’indirizzo di un assistente arbitrale, lancio di un sasso che colpiva l’arbitro) si è
rimessa alle valutazioni di questa Commissione mentre per quanto accaduto all’interno
degli spogliatoi (lancio di n. 2 bottiglie piene d’acqua attraverso un’intercapedine nello
spogliatoio dell’arbitro) viene contestato che il fatto non è riportato nei rapporti degli
assistenti, e non è stato riferito al commissario di campo;
considerato che, per quanto accaduto negli spogliatoi, il rapporto dell’arbitro gode di
fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S. e nessuna
rilevanza può avere la mancata segnalazione del fatto da parte degli assistenti e del
commissario di campo essendosi il fatto verificato nello spogliatoio dell’arbitro;
valutato che gli episodi legati a preteste del pubblico risultano pienamente confermati
dagli atti di gara e la Società reclamante non ha in alcun modo comprovato il mancato o
diverso svolgimento degli stessi;
ritenuta la congruità delle sanzioni irrogate anche in relazione alle precedenti diffide già
comminate con C.U. n. 74 del 10.12.2004 e C.U. n. 108 del 02.02.2005,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla Nuova Nardò Calcio e, per l’effetto, dispone
l’addebito della tassa non versata.
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