COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ROSARNESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SAFFIOTI VALERIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ROSARNESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SAFFIOTI VALERIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · esaminato il reclamo proposto dalla A.C. Rosarnese avverso la squalifica per due gare inflitta al proprio calciatore Saffioti Valerio, con C.U. n. 143 del 23.03.2005, per aver colpito con uno schiaffo un avversario nel corso della gara Rosarnese/Cosenza del 20.03.2005; · osservato che la reclamante sostiene che il Saffioti si è limitato a reagire ad un intervento falloso nei suoi confronti da parte di un avversario il quale, peraltro, lo colpiva anche con una violenta spinta, venendo di conseguenza espulso; · letti gli atti ufficiali di gara dai quali si rileva che in effetti il calciatore Saffioti dopo aver subito un fallo di giuoco commesso da un avversario ed essere stato spinto con forza dal medesimo alla schiena reagiva colpendo detto avversario con uno schiaffo al viso, senza procurargli danno alcuno; · considerato che dalla dinamica dei fatti così come ufficialmente accertati emergono circostanze che attenuano la gravità del comportamento tenuto dal Saffioti per cui si ritiene che la sanzione irrogata possa essere ridotta, P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla A.C. Rosarnese e per l’effetto riduce da due ad una gara la squalifica inflitta al calciatore Saffioti Valerio. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it