COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVO TERZIGNO-TURRIS DEL 13.02.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVO TERZIGNO-TURRIS DEL
13.02.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, sentito il difensore della reclamante,
OSSERVA
La A.S.D. Turris ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo,
pubblicata con C.U. n. 136 del 16.03.2005, con cui è stato rigettato il reclamo dalla
stessa presentato avverso l’omologazione del risultato della gara Nuovo Terzigno-Turris
del 13.02.2005, per asserita partecipazione irregolare del calciatore Siciliano Carlo, nella
squadra del Nuovo Terzigno. L’assunto della asserita partecipazione irregolare si fonda
sulla circostanza che il suddetto calciatore, in precedenza tesserato con la Società Sora,
avrebbe risolto nella stessa giornata (31.12.2004) il tesseramento con il Sora e
sottoscritto quello con il Nuovo Terzigno.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Nel caso di specie quello che rileva è la posizione del tesseramento del calciatore
Siciliano alla data di svolgimento della gara (13.02.2005). Ora, non è in dubbio che il
suddetto calciatore era, a detta data, tesserato per la A.C. Nuovo Terzigno. La
doglianza, in conseguenza, avanzata deve essere respinta. E di fatti, la circostanza,
assolutamente ipotetica, che il tesseramento sarebbe avvenuto in maniera non chiara,
non rileva in questa sede in quanto questa Commissione Disciplinare è chiamata a
pronunciarsi sulla regolarità della gara con riferimento alla posizione del tesserato alla
data di svolgimento dell’incontro.
Accertata, quindi, la posizione regolare del calciatore Siciliano, ne consegue il rigetto del
reclamo proposto,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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