COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA ARIANO IRPINOSOLOFRA DEL 12.02.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 61 del 16.03.2005 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA ARIANO IRPINOSOLOFRA
DEL 12.02.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 61 del 16.03.2005 –
Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
L’U.S. Ariano Irpino ha proposto reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe senza
provare l’avvenuto contestuale invio di copia dell’atto di impugnazione alla Società
controinteressata. Pertanto il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art 29 commi 5 e 9 del C.G.S.,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla U.S. Ariano Irpino e dispone l’addebito
della tassa non versata.
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