COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 23.03.2010 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006 ALL’ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO
L’INIBIZIONE FINO AL 23.03.2010 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL
DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL
MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006
ALL’ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n.
143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S. Guardiagrele Calcio avverso i provvedimenti del
Giudice Sportivo (C.U. n. 143 del 23.03.2005) con i quali sono state irrogate le seguenti
sanzioni:
inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 23.03.2010 con
proposta di radiazione al Presidente sig. Gedeone Primavera;
squalifica fino al 31.12.2005 al massaggiatore sig. Dino Campitelli;
squalifica fino al 31.03.2006 all’allenatore sig. Giuseppe Donatelli.
Ritenuto che le gravissime sanzioni sono state irrogate:
a) quanto al Presidente perchè a fine gara prima offendeva l’arbitro e colpiva lo
stesso con uno sputo in pieno volto, poi reiterava tale comportamento all’interno
dello spogliatoio rivolgendo nuove espressioni offensive e minacciose, infine
colpiva l’arbitro con un violento pugno al viso procurando danni fisici accertati
dall’Ospidale civile di Ascoli Piceno;
b) quanto al massaggiatore perché a fine gara tentava di aggredire l’arbitro e lo
offendeva e minacciava reiterando tali comportamenti all’interno dello spogliatoio;
c) quanto all’allenatore perché a fine gara tentava di aggredire l’arbitro e lo
offendeva e minacciava reiterando tali comportamenti all’interno dello spogliatoio;
aggressione evitata solo grazie all’intervento del commissario di campo.
Valutato che la Società reclamante, assistita all’odierna riunione dal proprio legale, nel
riconoscere i comportamenti contestati al Presidente, segnala l’atteggiamento di
redenzione tenuto dallo spesso Presidente e l’insussistenza di lesioni a carico
dell’arbitro per richiedere una congrua riduzione della sanzione irrogata;
contesta che dagli atti di gara sia riscontrabile con certezza il tentativo di aggressione
posto in essere dall’allenatore e dal massaggiatore.
Esaminati con attenzione gli atti di gara e ritenuto che dagli stessi risultino pienamente
confermate le motivazioni dei provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo, così come
descritti nel rapporto degli ufficiali di gara che godono peraltro di fede privilegiata ai
sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
ritenute congrue le sanzioni irrogate soprattutto in considerazione del fatto che i gravi
comportamenti censurati sono stati tenuti a fine gara e reiterati anche successivamente
negli spogliatoi, che non risponde al vero che l’arbitro non abbia subito conseguenze
fisiche, e che, per quanto attiene al Presidente, va decisamente stigmatizzato il fatto
che detti comportamenti siano stati assunti da chi dovrebbe costituire un esempio per i
propri tesserati e per il mondo dello sport,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla A.S. Guardiagrele Calcio e, per l’effetto, dispone
l’addebito della tassa non versata.
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