COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NUNNARI GIULIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NUNNARI GIULIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali, osserva in fatto quanto segue. Il
calciatore Nunnari Giulio veniva espulso perché, con il pallone non a distanza di giuoco,
colpiva con una violenta gomitata al viso un calciatore avversario, che cadeva a terra e
riportava un profondo taglio sul labbro inferiore con perdita di sangue. La reclamante ha
chiesto la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, appellandosi alla clemenza di
questa Commissione Disciplinare, in considerazione della rettitudine del calciatore
medesimo, il cui comportamento era stato sempre improntato al principio di lealtà e
sportività.
La reclamante non ha introdotto alcun elemento utile al riesame del fatto, mancando di
motivare il reclamo, che si appalesa, pertanto, generico ed ininfluente.
Ai sensi dell’art. 29 comma 6 del C.G.S., siffatto reclamo deve essere respinto per
inammissibilità, non sussistendo i presupposti per distanziarsi dall’applicazione della
norma,
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile; dispone addebitarsi la tassa non versata.
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