COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 13.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION VIGONTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSTANTINI FILIPPO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 177 del 13.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION VIGONTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSTANTINI FILIPPO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· esaminati gli atti del procedimento;
· considerato che la Società reclamante non ha addotto motivi idonei a determinare la
modifica del provvedimento impugnato;
· che il gesto scorretto è stato posto in essere sicuramente a “gioco fermo”;
· che, ai sensi dell’art. 31, lett. a1) del C.G.S., il rapporto dell’arbitro è prova
privilegiata;
· che la sanzione irrogata appare equa e proporzionata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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