COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VIRIBUS UNITIS-SORRENTO DEL 20.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VIRIBUS UNITIS-SORRENTO DEL
20.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
La Viribus Unitis ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo
pubblicata sul C.U. n. 171 del 02.03.2005, con cui è stata irrogata alla reclamante la
perdita della gara Viribus Unitis-Sorrento per 0-3, causa le violenze e minacce subite
dalla squadra ospite da estranei presenti nel recinto di giuoco e nell’atrio dello
spogliatoio.
La Viribus Unitis sostiene che detta decisione vada revocata, sul presupposto che i fatti,
così come risultanti dai documenti ufficiali di gara, non sarebbero stati tali da
determinare un’influenza negativa obiettiva sulle capacità psicofisiche dei calciatori del
Sorrento.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Non vi è dubbio, difatti, che i calciatori del Sorrento sono stati aggrediti, durante
l’intervallo dell’incontro, da alcune persone, definitesi “dirigenti” della Viribus Unitis. Non
vi è dubbio, ancora, che l’incontro si è svolto in un clima di violenza, che ha avuto il suo
culmine nell’aggressione sopradetta. Ora, non vi è dubbio altresì, che non è ipotizzabile
che, a fronte di quanto accaduto, si possa sostenere che l’evento sportivo abbia avuto
regolare svolgimento, a meno di non voler creare con riferimento alla individuazione di
criteri inficianti il regolare svolgimento di una gara, una pericolosa distinzione tra
aggressioni ai calciatori di una squadra, in ragione delle più o meno gravi conseguenze
fisiche che queste abbiano causato ai calciatori stessi,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e conferma le decisioni del Giudice Sportivo.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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