COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VIRIBUS UNITIS-SORRENTO DEL 20.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VIRIBUS UNITIS-SORRENTO DEL 20.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA La Viribus Unitis ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 171 del 02.03.2005, con cui è stata irrogata alla reclamante la perdita della gara Viribus Unitis-Sorrento per 0-3, causa le violenze e minacce subite dalla squadra ospite da estranei presenti nel recinto di giuoco e nell’atrio dello spogliatoio. La Viribus Unitis sostiene che detta decisione vada revocata, sul presupposto che i fatti, così come risultanti dai documenti ufficiali di gara, non sarebbero stati tali da determinare un’influenza negativa obiettiva sulle capacità psicofisiche dei calciatori del Sorrento. Il ricorso è infondato e va respinto. Non vi è dubbio, difatti, che i calciatori del Sorrento sono stati aggrediti, durante l’intervallo dell’incontro, da alcune persone, definitesi “dirigenti” della Viribus Unitis. Non vi è dubbio, ancora, che l’incontro si è svolto in un clima di violenza, che ha avuto il suo culmine nell’aggressione sopradetta. Ora, non vi è dubbio altresì, che non è ipotizzabile che, a fronte di quanto accaduto, si possa sostenere che l’evento sportivo abbia avuto regolare svolgimento, a meno di non voler creare con riferimento alla individuazione di criteri inficianti il regolare svolgimento di una gara, una pericolosa distinzione tra aggressioni ai calciatori di una squadra, in ragione delle più o meno gravi conseguenze fisiche che queste abbiano causato ai calciatori stessi, P.Q.M. Rigetta il reclamo e conferma le decisioni del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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