COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 175 del 09.05.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 175 del 09.05.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del reclamo in epigrafe; viste le conclusioni del difensore della Società reclamante, e ritenute le stesse in evidente contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro e del Commissario di campo, nonché con la relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini, da cui si evince che un sostenitore del Savoia dopo aver scavalcato la rete di recinzione per impossessarsi del pallone, veniva a diverbio con due dirigenti locali, dando modo ad altri sostenitori del Savoia di intervenire a sua difesa, in modo da determinare una rissa nel corso della quale due dirigenti della Sangiuseppese riportavano lesioni personali (rottura del naso con epistasi ed ecchimosi al volto); la rissa veniva sedata solo grazie all’intervento della Forza Pubblica, e l’inizio del 2° tempo veniva ritardato; rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto dell’arbitro, del Commissario di campo e del rappresentante dell’Ufficio Indagini, e che per la Società Savoia deve ritenersi responsabile dei fatti in esame; ritenuto che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti, e della diffida comunicata con C.U. n. 132 del 09.03.2005, nonché della sussistenza dei precedenti specifici indicati nella decisione del Giudice Sportivo, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it