COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. BITONTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VENAFRO-BITONTO DEL 26.09.2004 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA U.S. BITONTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VENAFRO-BITONTO DEL 26.09.2004 (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dall’U.S. Bitonto Calcio avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 143 del 23.03.2005) con il quale è stata irrogata alla stessa la
punizione sportiva della perdita della gara Venafro-Bitonto svoltasi in data 26.09.2004
con il punteggio di 0-3;
ascoltato il legale della Società Venafro alla riunione del 14.04.2005;
richiamato il provvedimento di questa Commissione in pari data con il quale, ritenuta la
necessità di attendere il seguito delle motivazioni della Commissione Tesseramenti, ha
sospeso il provvedimento;
esaminata la motivazione della decisione della Commissione Tesseramenti, in virtù della
quale è stato dichiarato “invalido” il tesseramento del calciatore Opara Paschal per la
Società U.S. Bitonto per la stagione sportiva 2004/2005;
preso atto che la Commissione Tesseramenti ha però voluto sottolineare la buona fede
della Società tesserata di fronte ad una apparenza di legittimità della posizione di
tesseramento dell’Opara integrata dai ripetuti tesseramenti intervenuti negli anni
precedenti facendone discendere l’inapplicabilità di sanzioni disciplinari nei confronti
della Società;
valutato che da una lettura degli atti si ritiene di poter convenire sulla buona fede
dell’U.S. Bitonto;
ritenuto che, nella fattispecie, appare applicabile l’art. 12 comma 8 del C.G.S. in virtù del
quale “alla Società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di evidente
irregolarità, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la
penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i
predetti calciatori”,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Bitonto, annulla la decisione del
Giudice Sportivo impugnata e, per l’effetto, omologa la gara Venafro-Bitonto con il
risultato conseguito sul campo (0-1) e dispone la penalizzazione di un punto in classifica
a carico dell’U.S. Bitonto.
Trasmette gli atti al Presidente del Comitato Interregionale per l’adozione dei
provvedimenti di competenza in ordine al tesseramento del calciatore Opara Paschal.
Nulla per la tassa non versata.
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