COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDA DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 26.04.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDA DAVIDE (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 168 del 26.04.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Il calciatore Guida Davide, nel corso della gara, a giuoco fermo, colpiva con una violenta
testata al volto un avversario, il quale non riportava conseguenze.
La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, adducendo che il calciatore Guida,
piegandosi per raccogliere il pallone e battere subito una punizione, nel rialzarsi
velocemente colpiva involontariamente l’avversario che gli era vicino e che stava
piegandosi su di lui.
Ha aggiunto che l’episodio era stato segnalato dall’Assistente dell’arbitro e che l’arbitro
si trovava non vicino e non in linea con il punto dove era accaduto il fatto.
Il reclamo non è suscettibile di accoglimento.
L’assunto della reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale; peraltro la
circostanza, riferita dall’arbitro, che la testata era stata violenta, porta ad escludere la
involontarietà del gesto,
P.Q.M.
respinge il reclamo; dispone addebitarsi la tassa non versata.
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