COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AURELI DANILO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AURELI DANILO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il procedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 171 del 02.05.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3 gare effettive al calciatore Danilo Aureli perché “espulso per doppia ammonizione (condotta scorretta nei confronti di un avversario e proteste nei confronti dell’arbitro) alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressione offensiva”; rilevato che il reclamo proposto avverso la squalifica irrogata tende a ridimensionare l’espressione offensiva rivolta all’arbitro; ascoltato il difensore della Società reclamante; considerato che, in effetti, l’espressione offensiva rivolta dal calciatore Aureli all’arbitro si è esaurita in una sola parola che può considerarsi più come espressione dissenziente e irriguardosa alla decisione assunta (espulsione), che non come volontaria espressione offensiva; valutato che dagli atti di gara non risulta che il calciatore dopo l’espulsione abbia tenuto altri comportamenti antiregolamentari; ritenuto che la sanzione irrogata deve essere nuovamente valutata alla luce delle considerazioni sopra esposte, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Danilo Aureli da n. 3 a n. 2 giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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