COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDARELLA LUIGI (direttore sportivo U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1186/250pf/EF/mm del 21.01.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDARELLA
LUIGI (direttore sportivo U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1186/250pf/EF/mm del 21.01.2005).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del sig. Luigi Caldarella,
per violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e della Società U.S.
Ariano Irpino per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S.;
esaminata la nota difensiva dell’U.S. Ariano Irpino con la quale si deduce che il deferito
sig. Caldarella non è tesserato per la stessa Società e tanto meno svolge funzioni di
direttore sportivo del club;
preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro
Avagliano che, rilevato che in effetti il Caldarella non risulta tesserato per la U.S. Ariano
Irpino, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti;
accertato che nel foglio di censimento dell’U.S. Ariano Irpino in atti non figura il sig. Luigi
Caldarella;
rilevato che, non essendo tesserato per l’U.S. Ariano Irpino, quest’ultimo e la Società
non possono essere deferiti,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a procedere nei confronti del sig. Luigi Caldarella ed il
proscioglimento della Società U.S. Ariano Irpino.
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