COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 8.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LASAGNI OSCAR (calciatore tesserato S.S. Villacidrese Calcio), APREA VINCENZO (dirigente A.C. Città di Lecco) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1216/100pf/EF/MM del 28.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 8.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LASAGNI OSCAR (calciatore tesserato S.S. Villacidrese Calcio), APREA VINCENZO (dirigente A.C. Città di Lecco) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1216/100pf/EF/MM del 28.01.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento 28 gennaio 2005 disposto dalla Procura Federale nei confronti del calciatore Oscar Lasagni, tesserato per la Società Villacidrese Calcio e del sig. Vincenzo Aprea, dirigente della Società A.C. Città di Lecco, per violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. nonché nei confronti della Società A.C. Città di Lecco, per violazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio dirigente; ascoltati il Lasagni assistito dal proprio legale ed il difensore dell’Aprea e della Società A.C. Città di Lecco ed esaminate le memorie dagli stessi depositate; preso atto delle richieste del rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con squalifica del Lasagni per il periodo di un anno, con inibizione del sig. Aprea per il periodo di due anni, con l’ammenda per la A.C. Città di Lecco di _ 2.000,00; rilevato che i fatti in contestazione risultano riconosciuti dai deferiti; considerato che il Lasagni si è giustificato asserendo che riteneva di essere svincolato dalla Villacidrese a seguito di sottoscrizione di dichiarazione congiunta con il Presidente di detta Società e di avere in ogni caso raccomandato ai dirigenti della A.C. Città di Lecco di controllare il proprio inserimento nelle liste di svincolo; considerato altresì che l’Aprea ha assunto l’assenza di norme specifiche nelle Carte Federali che prevedano una responsabilità del dirigente accompagnatore riguardo alla regolare posizione del tesseramento dei calciatori e che il compito dello stesso dirigente si limiterebbe alla attestazione della veridicità delle dichiarazioni presenti in lista in ordine alla identità dei calciatori; valutato che la A.C. Città di Lecco si è difesa assumendo di avere effettuato ogni possibile accertamento dopo aver ricevuto dal calciatore Lasagni e della Villacidrese ogni più ampia assicurazione al riguardo; ritenuto che il dirigente accompagnatore (nella fattispecie il sig. Aprea), nel sottoscrivere la distinta dichiara testualmente: “ai sensi dell’art. 61 N.O.I.F. i calciatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza”; valutato, conseguentemente, che il sig. Aprea ha attestato, contrariamente al vero, il regolare tesseramento del calciatore Lasagni ed è dunque responsabile per tale comportamento; ritenuto che, per responsabilità oggettiva, risponde di tale falsa attestazione la Società A.C. Città di Lecco; ritenuto, che la responsabilità del calciatore Lasagni va diversamente considerata in relazione alla sottoscrizione della dichiarazione congiunta con il Presidente della Villacidrese (depositata in atti) in base alla quale lo stesso calciatore riteneva di essere svincolato ed in virtù del fatto che l’accertamento che si sarebbe dovuto effettuare appare più di pertinenza della Società che vuole utilizzare il calciatore che non del calciatore stesso; valutato, in conclusione, che è soprattutto da censurare il comportamento negligente della Società e del proprio dirigente accompagnatore che hanno utilizzato il calciatore Lasagni senza effettuare alcun accertamento, P.Q.M. Accertate le responsabilità dei deferiti, irroga la squalifica per giorni 20 al calciatore Oscar Lasagni, la inibizione per giorni 90 al dirigente sig. Vincenzo Aprea e l’ammenda di _ 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società A.C. Città di Lecco.
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