COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. ANGRI CALCIO ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1603.27/WP/tp/amm.ne del 02.03.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. ANGRI CALCIO ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1603.27/WP/tp/amm.ne del 02.03.2005). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti, lette le memorie ed esaminati i documenti prodotti dai soggetti deferiti; · rilevato che emerge in atti che la SS. ANGRI CALCIO, dopo aver depositato la somma di euro 31.000,00 con assegno circolare in luogo del prescritto deposito di fideiussione bancaria del medesimo importo come disposto con C.U. del Comitato Interregionale n. 173 del 1° giugno 2004, non provvedeva a regolarizzare la propria posizione amministrativo-contabile mediante la produzione della prescritta fideiussione bancaria per euro 31.000,00 entro la data del 15.11.2004, così come richiesto dal Presidente del Comitato Interregionale con missiva del 21 ottobre 2004 inviata alla società deferita; · rilevato che tale condotta costituisce violazione del disposto dell’art.27 dello Statuto Federale, degli artt. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 173 del 1° giugno 2004, e che, di conseguenza, i deferiti devono ritenersi responsabili della violazione delle suindicate norme; · considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzioni congrue appaiono quelle dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) nei confronti della S.S. ANGRI CALCIO e della inibizione a svolgere incarichi federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni 15 nei confronti del Presidente della suddetta società; P.Q.M. In accoglimento del presente deferimento dichiara la S.S. ANGRI CALCIO ed il suo Presidente sig. Cerchia Aniello responsabili delle violazioni in oggetto, ed irroga alla società l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ed al presidente sig. Cerchia Aniello l’inibizione per giorni 15 (quindici).
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