COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 1029.9/wp/CT/SEGR. del 07.01.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E
ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n.
1029.9/wp/CT/SEGR. del 07.01.2005).
La Commissione Disciplinare,
etto il deferimento esaminati gli atti osserva:
il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito il F.C. Casertana per le violazioni di
cui in epigrafe per aver utilizzato nella stagione sportiva 2003/2004 l’allenatore Tudisco
Francesco senza che questi avesse assunto vincolo di tesseramento;
tale violazione risulta dagli atti del procedimento contro il Tudisco dinanzi al Settore
Tecnico della F.I.G.C.;
la Società deferita, pur ritualmente convocata, non è comparsa né ha fatto pervenire
osservazioni;
sanzione congrua per la violazione contestata appare quella di _ 1.000,00 di ammenda,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento, ed infligge alla Società F.C. Casertana la sanzione
dell’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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