COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. PER AVER STIPULATO, CON L’ALLENATORE, UN ACCORDO CHE PREVEDEVA UN PAGAMENTO SUPERIORE ALLE QUATTRO RATE – 2003/2004 (nota n. 23/45 del 22.02.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 170 del 29.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA
SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. PER AVER STIPULATO, CON
L’ALLENATORE, UN ACCORDO CHE PREVEDEVA UN PAGAMENTO SUPERIORE
ALLE QUATTRO RATE – 2003/2004 (nota n. 23/45 del 22.02.2005).
La Commissione Disciplinare,
etto il deferimento, esaminati gli atti, osserva:
Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. deferiva la U.S. Battipagliese per aver pattuito con il
proprio allenatore un accordo economico per la stagione sportiva 2003/2004 che
prevedeva un numero di rate superiore al convenuto, ed in particolare dieci anziché un
massimo di quattro;
Tale circostanza risulta dalla decisione del 05.02.2005 del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D. al quale si era rivolto l’allenatore della Battipagliese per ottenere il pagamento del
corrispettivo pattuito;
La Società Battipagliese non ha fatto pervenire deduzioni difensive;
L’art. 42 comma 2 del Regolamento della L.N.D. prevede che il compenso pattuito con
gli allenatori debba essere corrisposto con un numero di rate non superiore a quattro,
mentre nella fattispecie la Battipagliese concordò un pagamento suddiviso in dieci rate.
Sanzione congrua per tale violazione appare essere quella di _ 500,00 di ammenda,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed irroga alla U.S. Battipagliese S.r.l. la sanzione dell’ammenda
di _ 500,00 (cinquecento).
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