COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELL’INFANTE ANTONIO (calciatore U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1567/310pf/EF/en del 31.03.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELL’INFANTE
ANTONIO (calciatore U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1567/310pf/EF/en del 31.03.2005).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il deferimento, sentiti nel corso della riunione del 20.05.2005 il
rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso
per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione della sanzione della squalifica per
sei giornate di gara per il calciatore Antonio Dell’Infante e di _ 5.000,00 d’ammenda per
la U.S. Ariano Irpino;
OSSERVA
Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il
calciatore Antonio Dell’Infante, della U.S. Ariano Irpino, per rispondere della violazione
di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e la U.S. Ariano Irpino, a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per aver “in occasione della gara
Lavello/Ariano Irpino del 12.03.2005 ……… presentato n. 4 calciatori non aventi titolo
perché sprovvisti del regolare tesseramento in distinta di gara, sottoscritta dal capitano
Antonio Dell’Infante nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale”. Il deferimento è
fondato e va accolto. E difatti, come risulta dagli accertamenti fatti, di cui la
documentazione agli atti, i calciatori: Grande Antonio, Callone Giuseppe, Nevola Anton
Pietro e Costanzo Francesco non risultavano tesserati per la Società deferita alla data di
svolgimento del suindicato incontro. Le sanzioni richieste risultano congrue rispetto alla
gravità dell’addebito,
P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga la sanzione della squalifica per n. 6 gare al
calciatore Antonio Dell’Infante e dell’ammenda di _ 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società
U.S. Ariano Irpino.
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