COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VARRIALE VINCENZO (calciatore A.S.D. Scafatese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SCAFATESE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1353/279pf/EF/ma del 18.02.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VARRIALE
VINCENZO (calciatore A.S.D. Scafatese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SCAFATESE CALCIO PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1353/279pf/EF/ma del 18.02.2005).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto in data 18.02.2005 dal Procuratore Federale nei confronti
del calciatore Vincenzo Variale per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e della
Società A.S.B. Scafatese Calcio, per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.
(responsabilità oggettiva);
considerato che all’odierna udienza non è comparso nessuno dei deferiti;
preso atto delle conclusioni formulate dal rappresentante della Procura Federale avv.
Salvatore Sciacchitano che ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei deferiti con
l’irrogarsi della squalifica per n. 4 giornate al calciatore Vincenzo Variale e dell’ammenda
di _ 1.000,00 alla A.S.D. Scafatese Calcio;
rilevato che i fatti quali descritti dal deferimento non risultano in alcun modo contestati e
devono dunque intendersi pienamente provati;
considerato che il comportamento ascritto al calciatore Variale deve ritenersi di
particolare gravità in quanto verificatosi a fine gara al rientro negli spogliatoi e dunque al
di fuori del fatto agonistico;
ritenute congrue le sanzioni richieste dal rappresentante del Procuratore Federale nei
confronti di entrambi I soggetti deferiti,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga la squalifica per n. 4 gare al calciatore Vincenzo
Varriale e l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00) alla A.S.D. Scafatese Calcio.
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 29 aprile 2005, ha assunto le seguenti
decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Valentino
Fedeli, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti; e con la
partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. dott. Franco
Di Mario.
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