LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.69/TB del 18/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA POTENZA – RAGUSA (Girone “H”)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.69/TB del 18/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA POTENZA – RAGUSA (Girone “H”) Il Giudice Sportivo, - rilevato che la gara a margine non è stata disputata per la rinuncia dichiarata in data 11.4.2005 della società Ragusa, d e l i b e r a - di infliggere alla società Ragusa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Potenza; - di irrogare a carico della società Ragusa l’ammenda di € 500,00 (prima rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica, ponendo a carico della stessa l’indennizzo di € 500,00 da corrispondere alla società Potenza.
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