LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/TB del 20/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA POTENZA – GELA (Girone “H”)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/TB del 20/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA POTENZA – GELA (Girone “H”) Il Giudice Sportivo - rilevato che la gara a margine non è stata disputata per la mancata presentazione in campo della società Gela d e l i b e r a - di infliggere alla società Gela la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Potenza; - di irrogare a carico della società Gela l’ammenda di € 500,00 (prima rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica, ponendo a carico della stessa l’indennizzo di € 500,00 da corrispondere alla società Potenza, oltre al rimborso delle spese di organizzazione se richieste.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it