LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/TB del 27/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 150,00 EURO (C.U. N.67/TB DEL 13/4/2005 GARA ACIREALE-MELFI DEL 2 APRILE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.74/TB del 27/4/2005
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 150,00
EURO (C.U. N.67/TB DEL 13/4/2005 GARA ACIREALE-MELFI DEL 2
APRILE 2005).
Con provvedimento pubblicato nel C.U. n.67/Tb del 13 aprile 2005, il
Giudice Sportivo infliggeva all’A.S. Acireale S..r.l. l’ammenda di 150,00 euro
perché in occasione della gara Acireale-Melfi, del Campionato “D. Berretti”,
“per mancanza della forza pubblica durante la gara e della relativa richiesta”.
La società ha presentato rituale reclamo, con il quale chiede la revoca
della sanzione assumendo che per la gara in oggetto, disputata il 2 aprile
2005, è stata inoltrata richiesta per la presenza della forza pubblica con fax
del 29 marzo; che copia di tale richiesta è stata consegnata all’arbitro prima
dell’inizio della gara; e che “non è vero che mancava la forza pubblica”.
Per la decisione è stato chiesto all’arbitro un supplemento di rapporto e
lo stesso ha comunicato a mezzo telefono che la copia della richiesta non gli
è stata consegnata; che lui non ha visto agenti in divisa e che la società si è
attivata per mantenere l’ordine pubblico.
Sulla base della documentazione prodotta dalla reclamante sussiste la
prova dell’inoltro tempestivo del fax di richiesta della forza pubblica e quindi a
carico della società permane solo la mancata consegna al direttore di gara di
copia della richiesta.
Per tale inottemperanza, che si traduce in omissione di collaborazione
con l’arbitro, è sanzione congrua quella dell’ammonizione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di revocare l’ammenda inflitta all’A.S. Acireale S.r.l. e di infliggere alla
medesima società la sanzione dell’ammonizione.
La tassa non va addebitata.
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