LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.85/TB del 9/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA GELA – JUVE STABIA (Girone “H”)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.85/TB del 9/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA GELA – JUVE STABIA (Girone “H”) Il Giudice Sportivo - rilevato che la gara a margine non è stata disputata per la rinuncia dichairata nei termini in data 30.4.2005 dalla società Juve Stabia d e l i b e r a - di infliggere alla società Juve Stabia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Gela; - di irrogare a carico della società Juve Stabia l’ammenda di € 1000,00 (seconda rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica, ponendo a carico della stessa l’indennizzo di € 500,00 da corrispondere alla società Gela.
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