LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/TB del 11/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE MATTEO CACIAGLI (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.75/TB DEL 28/4/2005 GARA PISA-SANGIOVANNESE DEL 23 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/TB del 11/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE MATTEO CACIAGLI (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.75/TB DEL 28/4/2005 GARA PISA-SANGIOVANNESE DEL 23 APRILE 2005). Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore Matteo Caciagli (Pisa Calcio S.p.a.) il quale lamentando l'eccessiva afflittività della sanzione ne richiede la riduzione. Sostiene il ricorrente che essendo diffidato ha cercato l’ammonizione al fine di giungere alla fase finale del Campionato “D. Berretti” libero da sanzioni e per questo si è rivolto al proprio compagno di squadra invitandolo “ad allontanarsi e poiché lo stesso non capiva, ho rivolto a lui una frase amichevole che ascoltata da altri, può essere risultata offensiva”. La Commissione letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene il gravame non accoglibile. Infatti, nella descrizione dei fatti risultante dagli atti ufficiali, prova di fede privilegiata, si evince che il Caciagli, dopo una decisione tecnica del direttore di gara si metteva davanti al pallone in modo da impedire la ripresa del gioco e pur essendo più volte richiamato dall’arbitro non raccoglieva l’invito e si rivolgeva allo stesso dicendo “e ora ammonisci cretino, vieni ammonisci imbecille”. Considerato quindi il tenore palesemente offensivo delle espressioni rivolte dal Caciagli al direttore di gara, l’appellata decisione merita integrale conferma, apparendo immune da vizi sotto il profilo sia del fondamento della incolpazione, sia della congruità della sanzione irrogata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Matteo Caciagli (Pisa Calcio S.p.a.). La tassa va addebitata.
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