LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.97/TB del 18/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 300,00 EURO (C.U. N.79/TB DEL 5/5/2005 GARA CAVESE-SORA DEL 30 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.97/TB del 18/5/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 300,00 EURO (C.U. N.79/TB DEL 5/5/2005 GARA CAVESE-SORA DEL 30 APRILE 2005). Nel rapporto relativo alla gara Cavese — Sora, disputata il 30 aprile 2005 nell’ ambito del Campionato “D. Berretti”, l’arbitro scriveva che «a fine gara, dopo che la società Sora abbandonava il campo di giuoco, il custode del campo mi faceva notare e mi riferiva che i calciatori del Sora avevano danneggiato alcune strutture tra cui le porte e gli appendiabiti». Con Comunicato Ufficiale del 5 maggio 2005, il Giudice Sportivo infliggeva all’A.S. Sora S.r.l. la sanzione di 300,00 euro di ammenda, con obbligo di risarcimento dei danni causati alla società ospitante. Ha proposto reclamo la società, che chiede la riforma della delibera. Premesso che “per la regolarità della gara e degli spogliatoi la competenza è prettamente dell’arbitro e qualsiasi anomalia deve essere segnalata ai dirigenti delle squadre”, la reclamante rileva che tanto non è stato fatto al termine della partita in questione ed evidenzia anche la mancata verifica dei danni, che restano così non quantificati; pertanto, niente è stato commesso dai tesserati del Sora, del resto mai prima d’ora richiamati o sanzionati per comportamenti non consoni all’ educazione. I motivi del reclamo hanno indotto questa Commissione a chiedere all’arbitro un supplemento di rapporto. Si è appreso, così, che su segnalazione del custode il direttore di gara ha verificato i danni, così descritti nel supplemento di referto: “circa dieci appendiabiti rotti e buttati per terra nel locale doccia; una porta, dello stesso locale doccia, rotta nella parte centrale, probabilmente da un pugno”. Stando così le cose, va mantenuta ferma la delibera impugnata, che ha apprezzato i fatti secondo criteri non censurabili. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Sora S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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