LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.222/C del 23/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1”
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.222/C del 23/2/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GIORGIO RUMIGNANI (C.U.
N.207/C DEL 15/2/2005 GARA FIDELIS ANDRIA-SASSARI TORRES DEL 13
FEBBRAIO 2005).
L’A.S. Fidelis Andria S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera
con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare l’allenatore
Giorgio Rumignani per comportamento ripetutamente offensivo verso gli
ufficiali di gara durante l’incontro Fidelis Andria – Sassari Torres del 13
febbraio 2005.
Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che la decisione del primo
Giudice non meriti censure, puntuale essendo la valutazione dei fatti e
congrua la sanzione.
Nel rapporto di uno dei due assistenti dell’arbitro si legge che al 46’ del
primo tempo l’allenatore sconfinava per circa due metri dall’area tecnica e,
agitandosi vistosamente, rivolgeva all’assistente le seguenti espressioni: “Vi
raccomando nel secondo tempo di non continuare con il vostro atteggiamento
arrogante, non state capendo un c… , avete rovinato la partita, cercate di farla
finita, siete proprio in mala fede”.
La reclamante chiede la riduzione della sanzione (una sola giornata o
una congrua ammenda), perché il tecnico non ha offeso nessuno, ma solo ha
protestato in maniera decisa, stante l’ostruzionismo praticato dagli atleti della
squadra avversaria.
Ad avviso di questa Commissione, la condotta descritta negli atti
ufficiali non integra solo gli estremi della protesta energica, ma è offensiva,
stante il riferimento alla mala fede della terna, accusata anche di non capire
proprio niente, per dirla con un eufemismo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Fidelis Andria S.r.l.-.
La tassa va addebitata alla società.