LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.222/C del 23/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1”

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.222/C del 23/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GIORGIO RUMIGNANI (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA FIDELIS ANDRIA-SASSARI TORRES DEL 13 FEBBRAIO 2005). L’A.S. Fidelis Andria S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare l’allenatore Giorgio Rumignani per comportamento ripetutamente offensivo verso gli ufficiali di gara durante l’incontro Fidelis Andria – Sassari Torres del 13 febbraio 2005. Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che la decisione del primo Giudice non meriti censure, puntuale essendo la valutazione dei fatti e congrua la sanzione. Nel rapporto di uno dei due assistenti dell’arbitro si legge che al 46’ del primo tempo l’allenatore sconfinava per circa due metri dall’area tecnica e, agitandosi vistosamente, rivolgeva all’assistente le seguenti espressioni: “Vi raccomando nel secondo tempo di non continuare con il vostro atteggiamento arrogante, non state capendo un c… , avete rovinato la partita, cercate di farla finita, siete proprio in mala fede”. La reclamante chiede la riduzione della sanzione (una sola giornata o una congrua ammenda), perché il tecnico non ha offeso nessuno, ma solo ha protestato in maniera decisa, stante l’ostruzionismo praticato dagli atleti della squadra avversaria. Ad avviso di questa Commissione, la condotta descritta negli atti ufficiali non integra solo gli estremi della protesta energica, ma è offensiva, stante il riferimento alla mala fede della terna, accusata anche di non capire proprio niente, per dirla con un eufemismo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Fidelis Andria S.r.l.-. La tassa va addebitata alla società.
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