LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE LUIGI DI SIMONE (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA FROSINONE-SPEZIA DEL 13 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE LUIGI DI SIMONE (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA FROSINONE-SPEZIA DEL 13 FEBBRAIO 2005). Avverso la squalifica per due gare effettive per “atto di violenza a gioco fermo”, inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n.207/C del 15.2.2005, il calciatore Di Simone Luigi del Frosinone Calcio S.r.l , ha proposto reclamo contro la relativa delibera al fine di ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che, subito a centro campo da parte del suo avversario Tricarico Fabio un pesante intervento che gli avrebbe potuto causare gravi danni fisici, si sarebbe rialzato ed istintivamente, avendolo il Tricarico affrontato di petto, avrebbe strattonato lo stesso per la maglia ponendogli le mani suI viso per rimproverarlo del fallo, senza però produrgli alcun danno fisico. Si richiede pertanto la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Alla riunione odierna non è presente alcun delegato del calciatore. Dal referto arbitrale risulta che al 7° del secondo tempo il Di Simone dopo aver subito un fallo, a gioco fermo ha aggredito l’avversario, mettendogli le mani sul viso e strattonandolo per la maglia. Nel supplemento acquisito dalla Commissione l’arbitro ha precisato che non è stato il Tricarico ad affrontare di petto il Di Simone, ma quest’ultimo che ha affrontato l’antagonista di petto, ponendogli poi le mani sul viso e strattonandolo per la maglia. Orbene, questa Commissione Disciplinare, avuto riguardo agli atti ufficiali di gara ed ai chiarimenti emersi dal supplemento, ritiene che l’azione del De Simone si sia comunque prodotta nel quadro di un reciproco strattonamento di maglie, un contatto fisico di petto e mani sul viso. La Commissione propende pertanto per una minore gravità della condotta così come posta in essere, configurabile come non regolamentare ma non connotata dalla violenza. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Luigi Di Simone (Frosinone Calcio S.r.l.) riducendo la squalifica ad una sola gara effettiva. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it