LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FAUSTA BERGAMOTTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DEL CASTEL DI SANGRO, E SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FAUSTA BERGAMOTTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DEL CASTEL DI SANGRO, E SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.IG.C. é stata contestata a Fausta Bergamotto, amministratore unico della Castel Di Sangro S.r.l., la violazione di cui alI’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com. Uff. n.162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento, nonché i prospetti PA e PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile-attivo e patrimonio netto contabile-diritti prestazione dei calciatori aI 30.6.2004. Alla società Castel Di Sangro S.r.l. é stata contestata la violazione dell’art.2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nell’addebito contestato al proprio dirigente. La società deferita ha inoltrato alla Commissione un defensionale, invocando il proscioglimento. Ha dedotto che i prospetti richiesti sarebbero stati inviati, seppure in leggero ritardo, al che la CO.VI.SO.C avrebbe annullato la revoca dei contributi federali, ed ha concluso affermando che la società e l’amministratore unico non sarebbero punibili per il ritardo in quanto il termine fissato sarebbe ordinatorio. Dinanzi alla Commissione la Procura Federale ha concluso per l’applicazione dell’ammenda di 10.000,00 euro alla società e per l’ammonizione della Bergamotto. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto del termine fissato dagli artt.85 e 86 delle N.O.I.F. per la trasmissione di dati e di documenti rende inevitabile, per la sua natura perentoria, l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Ed infatti, dalla chiara normativa in materia si ricava l’intento del legislatore federale di instaurare un sistema di controlli periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche, onde evitare posizioni debitorie troppo compromesse, per cui il termine non può non ritenersi perentorio, come più volte è stato affermato da quest”organo disciplinare, sotto il profilo che dallo spirare del termine scaturisce l’obbligo immediato di deferimento. L’inadempimento integra gli estremi della violazione contestata: avuto riguardo al particolare contesto, e cioé al successivo inoltro dei prospetti richiesti, si ritiene equo irrogare alla società Castel Di Sangro S.r.l. la sanzione nella misura minima prevista dall’art.90 delle N.O.I.F., e cioé l’ammenda di 10.000,00 euro. Per quanto attiene alla Bergamotto, pare di giustizia infliggerle, in sintonia con la richiesta della Procura Federale, la semplice ammonizione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società Castel Di Sangro S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro e all’amministratore unico all’epoca dei fatti Fausta Bergamotto la ammonizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it