LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.246/C del 9/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA PRO VERCELLILEGNANO DEL 13 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.246/C del 9/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA PRO VERCELLILEGNANO
DEL 13 FEBBRAIO 2005).
Con delibera del Giudice Sportivo del 15/2/2005 veniva irrogata alla
società Legnano la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro perchè “ogni
volta che un calciatore locale di colore entrava in possesso del pallone (e
dunque in situazioni del tutto estranee a fatti o contese agonistiche) gli
venivano indirizzati grida e cori espressivi di discriminazione razziale fatti
evidenti dal tenore di frasi chiaramente rivoltegli (sporco negro, torna in Africa,
negro di merda)”.
Avverso tale sanzione proponeva reclamo, nella forma e nei termini di
rito, la società, facendo presente che il Legnano era sempre stato estraneo ad
episodi di discriminazione razziale, avendo avuto tra le sua fila, in passato,
calciatori di diverso colore di pelle ed attribuendo a frange isolate il
comportamento riferito dal direttore di gara.
Concludeva il reclamo chiedendo la riduzione della sanzione irrogata.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto.
Inequivoco e preciso, in proposito, il referto arbitrale, laddove riferisce che
“ogni volta durante tutto il primo tempo che il giocatore di colore della società
Pro Vercelli toccava il pallone i sostenitori della società Legnano urlavano
“bhu bhu bhu”. Al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo gli stessi
sostenitori continuavano ad urlare sporco negro, torna in Africa, negro di
merda”.
La reiterazione dei comportamenti di discriminazione razziale posti in
essere dai sostenitori del Legnano e la mancata dissociazione di altra parte
del pubblico a tali condotte annota il fatto con i caratteri della gravità tale da
giustificare la sanzione nella misura irrogata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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