LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.246/C del 9/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA PRO VERCELLILEGNANO DEL 13 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.246/C del 9/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA PRO VERCELLILEGNANO DEL 13 FEBBRAIO 2005). Con delibera del Giudice Sportivo del 15/2/2005 veniva irrogata alla società Legnano la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro perchè “ogni volta che un calciatore locale di colore entrava in possesso del pallone (e dunque in situazioni del tutto estranee a fatti o contese agonistiche) gli venivano indirizzati grida e cori espressivi di discriminazione razziale fatti evidenti dal tenore di frasi chiaramente rivoltegli (sporco negro, torna in Africa, negro di merda)”. Avverso tale sanzione proponeva reclamo, nella forma e nei termini di rito, la società, facendo presente che il Legnano era sempre stato estraneo ad episodi di discriminazione razziale, avendo avuto tra le sua fila, in passato, calciatori di diverso colore di pelle ed attribuendo a frange isolate il comportamento riferito dal direttore di gara. Concludeva il reclamo chiedendo la riduzione della sanzione irrogata. All’odierna riunione nessuno era presente. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto. Inequivoco e preciso, in proposito, il referto arbitrale, laddove riferisce che “ogni volta durante tutto il primo tempo che il giocatore di colore della società Pro Vercelli toccava il pallone i sostenitori della società Legnano urlavano “bhu bhu bhu”. Al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo gli stessi sostenitori continuavano ad urlare sporco negro, torna in Africa, negro di merda”. La reiterazione dei comportamenti di discriminazione razziale posti in essere dai sostenitori del Legnano e la mancata dissociazione di altra parte del pubblico a tali condotte annota il fatto con i caratteri della gravità tale da giustificare la sanzione nella misura irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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